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Articolo 65
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Delle sedute comuni delle due Camere
64
65
Elenco completo
Articolo 65
Per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento della Camera dei deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse.
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Indice
Capo I
Disposizioni preliminari
Capo II
Costituzione dell'Ufficio di Presidenza
Capo III
Delle attribuzioni della Presidenza
Capo IV
Dei Gruppi parlamentari
Capo V (*)
Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico
Capo VI
Delle Commissioni permanenti, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e delle Commissioni speciali e bicamerali
Capo VII
Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea
Capo VIII
Delle sedute comuni delle due Camere
Capo IX
Dell'ordine delle sedute, della Polizia del Senato e delle tribune
Capo X
Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge
Capo XI
Delle dichiarazioni di urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati
Capo XII
Della discussione
Capo XIII
Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge
Capo XIV
Dei disegni di legge costituzionale
Capo XV
Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico, ed amministrativo
Capo XVI(**)
Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri
Capo XVII
Di alcuni procedimenti speciali
Capo XVIII(***)
Delle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali
Capo XIX
Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni
Capo XX
Delle inchieste parlamentari
Capo XXI
Delle deputazioni
Capo XXII
Del bilancio e del conto consuntivo del Senato
Capo XXIII
Degli uffici del Senato
Capo XXIV
Della approvazione e della revisione del Regolamento
Disposizione finale
Informazioni aggiuntive
FINE PAGINA
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